Estensione dell’obbligo vaccinale
Dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale (inclusa la terza dose) per la prevenzione del Covid si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35, D.Lgs. 286/1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano in data successiva all’8 gennaio ed entro il 15 giugno 2022.
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista.
Estensione dell’impiego del green pass
Dal 15 febbraio 2022 i soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass rafforzato che i datori di lavoro sono tenuti a verificare con le modalità già note (e le relative sanzioni).
Per tali soggetti non sarà, quindi, più sufficiente per fare ingresso a lavoro il green pass base. Il successivo comma 2 dispone che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tale prescrizione normativa per i “soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro”.
A differenza di quanto previsto dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52, che stabilisce la possibilità di un controllo anche a campione, la normativa vigente per i soggetti over 50 prevede che il controllo relativo al possesso della valida certificazione, venga effettuato, all’ingresso del luogo di lavoro, nei confronti di tutti i lavoratori over 50; qualora al controllo i lavoratori comunichino di essere sprovvisti della certificazione verde o ne risultino semplicemente privi al momento dell’accesso, “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Per le imprese (tutte, non più solo fino a 15 dipendenti), fino al 15 giugno 2022, si applica la disposizione che prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili entro il 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori over 50 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.
Profili sanzionatori
Per quanto concerne i profili sanzionatori, il comma 6 dell’art. 4-quinquies conferma che in caso di violazione degli obblighi vaccinali, sia il lavoratore che il datore di lavoro (o suo delegato al controllo) sono soggetti ad una sanzione amministrativa pari ad una somma compresa tra 600,00 e 1.500,00 euro, restando in ogni caso ferme le conseguenze disciplinari per i dipendenti, riscontrabili unicamente qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro in assenza del certificato verde rafforzato.
Ulteriormente, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ai soggetti che:
- alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.
La sanzione di 100 euro, comminata nel caso di violazione degli obblighi vaccinali, sarà disposta dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate che, a conclusione della fase istruttoria, notificherà un avviso di addebito immediatamente esecutivo.