Dal primo gennaio 2022 è possibile procedere alla presentazione all’Inps delle domande per l’Assegno Unico Universale per i figli a carico, nuova misura a sostegno delle famiglie e della natalità.
L’Assegno Unico Universale decorrerà da marzo 2022 ed avrà validità fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
L’erogazione avrà cadenza mensile e sarà effettuata direttamente dall’Inps.
Requisiti del nucleo familiare:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale.
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’assegno spetta in parti uguali ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, salvo i casi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte di figli maggiorenni.
Requisiti soggettivi del richiedente, che devono essere rispettanti congiuntamente:
- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto d soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- Essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- Essere residente domiciliato in Italia;
- Essere o essere stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.
Importo spettante
A questa base si sommano varie maggiorazioni per:
1) ogni figlio successivo al secondo;
2) famiglie numerose;
3) figli con disabilità;
4) madri di età inferiore ai 21 anni;
5) nuclei familiari con due percettori di reddito.
Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata all’Inps tramite l’apposita procedura telematica, anche tramite patronato.
La domanda può essere presentata dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ed avrà valore dal mese di marzo di tale anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
La domanda è presentata da uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, con riferimento ai figli minorenni, ovvero dai figli maggiorenni in sostituzione dei genitori e per la corresponsione diretta della quota di di assegno loro spettante.
Pagamento della prestazione
L’importo dell’assegno viene pagato corrisposto direttamente dall’Inps al richiedente, oppure – su richiesta – in parti uguali tra i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.
L’importo dell’assegno non è sotto posto a prelievo fiscale.
L’accredito viene effettuato sull’Iban del richiedente o con bonifico bancario domiciliato (salvo i casi di nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza).
Documenti utili
Circolare Studio Nicco N.60 – Informativa per i dipendenti