L’infortunio occorso al lavoratore che interrompe la propria prestazione per effettuare una pausa al di fuori del luogo di lavoro non è obbligatoriamente una fattispecie indennizzabile.
Questo il giudizio espresso nella Sentenza n. 32473/2021 dalla Corte di Cassazione nei confronti di una lavoratrice che ha interrotto la propria prestazione per recarsi al bar. Durante il tragitto al di fuori del luogo di lavoro, la lavoratrice è caduta. A seguito dell’incidente è stata richiesta un’indennità di malattia e un indennizzo per danno permanente pari al 10%.
A seguito del ricorso da parte dell’Inail, le richieste erano state approvate dai Giudici di merito, i quali sostenevano la presenza di un nesso eziologico con l’attività lavorativa, individuabile nell’assenso del datore di lavoro allo spostamento poiché all’interno dell’edificio non è presente un bar.
I Giudici di Cassazione capovolgono il giudizio di prime cure affermando che – a fini dell’erogazione dell’indennizzo – sia necessaria la presenza di uno stretto collegamento tra il bisogno fisiologico (pausa al bar) e la prestazione di lavoro.
Nel caso in esame, la lavoratrice si è fatta carico del rischio in maniera del tutto volontaria; inoltre, il bisogno fisiologico – definito dai Giudici procrastinabile e non impellente – fa decadere la possibilità di affermare che la caduta sia avvenuta in occasione di lavoro.