“Decreto Fiscale”: le novità in materia di lavoro

Il Decreto Fiscale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021). Vediamo – di seguito – alcune novità in materia di lavoro.

Indennità di malattia per quarantena e rimborso

Il Decreto prevede il finanziamento dell’indennità di malattia dovuta a quarantena fino al 31.12.2021. Ulteriormente – per il periodo dal 31/01/2020 al 31/12/2021 – i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni dell’Inps (tranne i datori di lavoro domestico) hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità a carico dell’Istituto. L’importo del rimborso una tantum erogato dall’Inps è pari a 600 per ciascun lavoratore interessato ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Per ottenere l’erogazione, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda telematica.

Congedi Covid-19

Per i lavoratori dipendenti genitori di figlio convivente con meno di anni 14 di età  è prevista la fruizione di un congedo straordinario.
Il genitore può astenersi dal lavoro – alternativamente all’altro genitore – per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
– della quarantena del figlio disposta dall’ASL.
I genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, hanno diritto al congedo a prescindere dall’età del figlio.
E’ possibile utilizzare il congedo sia in forma giornaliera che oraria. A fronte dell’astensione viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura da contribuzione figurativa.
Il Decreto prevede, inoltre, che gli eventuali periodi di congedo parentale già utilizzati dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 possano essere convertiti in congedo Covid-19, su specifica domanda dell’interessato.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa, divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Sottolineiamo che, per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Per le modalità di accesso al beneficio, saranno fornite dall’Inps le apposite istruzioni.