La nota INL n. 1550/2021 fornisce importanti spiegazioni sulle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum previsti dal D.Lgs. 151/2001.
In primo luogo, viene chiarito che il provvedimento emanato dall’Ispettorato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione è il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro, pertanto l’astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso.
Il documento prosegue specificando che i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto.
Ne consegue che, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei 7 mesi decorrenti dalla data effettiva del parto. In tal senso, anche in relazione ai provvedimenti disposti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, D.Lgs. 151/2001, deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i 7 mesi di interdizione post partum, ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro.
Quanto sopra specificato si desume anche dalla struttura del Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata/post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino nel quale è già prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.