Al via lo sgravio contributivo per under 36

L’Inps pubblica il Messaggio 3389/2021 che fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo collegato alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani con meno di 36 anni di età (riferimento da assumere alla data della prima assunzione incentivata).

La Commissione Europea – il 16 settembre 2021 – ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Ne consegue che per le assunzioni/trasformazioni che saranno effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 sarà necessario attendere l’esito del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea.

L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Per i datori di lavoro la cui sede o unità produttiva è ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, la durata del beneficio è estesa a 48 mesi.

Il beneficio non si applica:

  • Alla pubblica amministrazione,
  • Alle imprese operanti nel settore finanziario (escluse quelle che svolgono attività indicate alla sezione K della classificazione Nace),
  • Ai rapporti di apprendistato,
  • Ai rapporti di lavoro domestico.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (Es. donne prive di impiego).

Inoltre, per gli stessi lavoratori non è possibile usufruire della Decontribuzione Sud.

 Le condizioni generali di spettanza del beneficio.

Devono sempre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  • Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero non spetta se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • Violazione del diritto di precedenza;
  • Sono in atto sospensioni del lavoro connesse a crisi/riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione e la trasformazione (o la somministrazione) siano effettuate nei riguardi di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o siano impiegati in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • Se la sospensione riguarda la causali collegate all’emergenza epidemiologica è comunque possibile accede all’agevolazione.

Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, è comunque possibile accedere all’agevolazione,

Non trova applicazione neppure il disposto secondo cui l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che – alla data del licenziamento – presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che effettua l’assunzione, dal punto di vista deli assetti proprietari, rapporti di controllo o collegamento.

In linea generale, tale previsione è da ricondursi al contrasto di comportamenti messi atto con il fine di utilizzare più volte la medesima agevolazione in capo ad imprese dello stesso gruppo.

Poiché per il beneficio in questione è previsto che: nei casi in cui per il lavoratore assunto a tempo indeterminato sia stato utilizzato il beneficio solo parzialmente, sia assunto a t empo indeterminato presso un altro datore di lavoro, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori di lavoro esclusivamente per il periodo residuo.

Ne consegue che, anche nei casi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.

 Condizioni specifiche

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza – alla data dell’assunzione – delle seguenti condizioni:

  • Il lavoratore, alla data della nuova assunzione/trasformazione, non deve aver compiuto 36 anni (da intendersi 35 anni e 364 giorni);
  • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si precisa che i periodi di apprendistato svolti in precedenza non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Pari considerazioni valgono nei confronti dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato e rapporti di lavoro domestico. Diversamente, non è possibile accedere all’esonero in presenza di un precedente rapporto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato. L’agevolazione non spetta se il precedente rapporto a tempo indeterminato si è interrotto per dimissioni o per mancato superamento del periodo di prova;
  • I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, presso la stessa unità produttiva e nei confronti di lavoratori con la medesima qualifica del lavoratore da assumere;
  • I datori di lavoro non devono procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.

Casi particolari

  • Con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore è assunto da due datori di lavoro, per entrambe i rapporti, se la data di decorrenza dei rapporti è la stessa. In caso di date differite, il datore di lavoro che assume successivamente, perderebbe il requisito legittimante dell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;
  • Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato l fruizione del beneficio – già riconosciuto nei confronti del datore di lavoro cedente – può essere ceduta al subentrante per il periodo residuo non goduto;
  • La fruizione dell’esonero è trasferibile al cessionario anche in caso di trasferimento di azienda;
  • L’esonero non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato venga riqualificato come rapporto subordinato a tempo indeterminato.