La nota 1507 pubblicata dall’Inl il 6 ottobre scorso contiene dei chiarimenti in tema di Ccnl applicabile dal subappaltatore, in ambito pubblico.
Il principio si fonda sul presupposto che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Ne consegue che, ciò che rileva, principalmente, è l’oggetto del contratto di appalto ed è a tale documento che si deve fare riferimento per l’individuazione del Ccnl applicabile (V. Consiglio di Stato, sezione III – Sentenza 25/02/2020 n. 1406). La scelta del Ccnl – nonostante ricada nelle prerogative dell’organizzazione imprenditoriale e alla libertà negoziale delle parti – deve comunque essere coerente con l’oggetto dell’appalto (v. Consiglio di Stato – decisione n. 5574/2019).
Se il subappaltatore – una volta individuato il Ccnl di riferimento – riscontra la ricorrenza delle attività oggetto del subappalto con quelle oggetto dell’appalto, nonché con quelle indicate nell’oggetto sociale del contraente principale, è tenuto a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
L’Inl conclude affermando che, se nell’ambito delle attività ispettive venga riscontrata l’applicazione di condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal Ccnl applicato dall’appaltatore, è possibile adottare il provvedimento di disposizione volto all’adeguamento del trattamento da corrispondere per l’intera durata del subappalto. A tale provvedimento consegue la rideterminazione dell’imponibile contributivo con conseguente recupero.
Si ricorda, infine, che sui differenziali contributivi e retributivi non corrisposti si applica il regime di responsabilità solidale.