L’Inps pubblica la Circolare 137/2021 che contiene alcuni importanti chiarimenti in merito al calcolo del ticket di licenziamento, generando non pochi problemi a livello operativo: nel Messaggio a suo tempo pubblicato dall’Istituto (ndr: anno 2015) veniva evidenziato un metodo di calcolo dell’importo del ticket che prevedeva un massimale inferiore rispetto a quello indicato dalla legge e fornendo, peraltro, svariati esempi di calcolo a sostegno di ciò. Durante tutti questi anni gli operatori si sono, ovviamente, adeguati alle istruzioni fornite dall’Inps e non hanno ricevuto nessun avvertimento circa possibili errori sull’importo calcolato. Ora l’Istituto torna sui suoi passi affermando che il massimale da utilizzarsi era quello contenuto nella legge e che, pertanto, sarà necessario adeguare gli eventuali minori importi al dato “corretto”.
Analizziamo, di seguito, i passaggi che si sono susseguiti.
Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 2, c. 31, della Legge 92/2012 il prelievo a carico del datore di lavoro è pari al 41 per cento del massimale mensile della NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il calcolo dell’importo prescinde dall’importo della prestazione individuale del dipendente cessato ed è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale.
Da un recente controllo effettuato dall’Istituto è emerso che la modalità di calcolo della contribuzione in argomento non è sempre stata conforme al disposto dell’articolo 2, c. 31, della legge n. 92/2012, essendo talvolta stata valorizzata in termini inferiori al dovuto per l’utilizzazione di una base di calcolo difforme dal massimale annuo della NASpI di cui all’art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 22/2015.
La norma in oggetto stabilisce che:
- Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro (rivalutato annualmente), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile;
- Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo mensile massimo di 1.300 euro, (rivalutato annualmente).
Tuttavia, appare non trascurabile il fatto che il Messaggio Inps a suo tempo pubblicato per fornire istruzioni operative (n. 4441/2015) precisasse che la somma limite di cui all’articolo 4, c. 2 del D.Lgs. 22/2015 dovesse essere stabilita in euro 1.195,00 e non in euro 1.300. Lo stesso Messaggio, pertanto, individua – per le interruzioni di rapporti intervenuti dal mese di maggio 2015 – la soglia annuale del contributo di cui sopra in euro 489,95 (euro 1195,00 * 41%) e l’importo massimo – riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi – in euro 1.469,85 (euro 489,95 * 3).
Adeguandosi alle istruzioni a suo tempo fornite dall’Istituto è stato, inevitabile, generare importi differenti da quelli che sarebbero scaturiti seguendo il dettato normativo. Tuttavia, poiché le istruzioni sono state fornite dallo stesso Ente che gestisce tali prestazioni, sembra opportuno conformarsi alle interpretazioni ed istruzioni dallo stesso fornite.
Nella recente circolare l’Inps comunica che – con apposito successivo messaggio – saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data del 17 settembre 2021. Ci si augura che venga tenuto in considerazione che eventuali errori nella determinazione degli importi dei ticket di licenziamento sono scaturiti proprio a seguito delle istruzioni fornite dall’Inps.