Quando il dipendente – la cui azienda si trova (integralmente o con riferimento all’intero reparto produttivo) in cassa integrazione a zero ore – effettua un’assenza per malattia con inizio antecedente a quello della cassa integrazione, si profilano due diverse fattispecie:
- il trattamento economico prevalente è quello della cassa integrazione;
- per quanto riguarda, invece, il computo dell’assenza per malattia, lo stesso deve essere considerato valido per la determinazione del periodo di comporto.
Tale principio è contenuto nell’Ordinanza del Tribunale di Foggia del 17 luglio 2021 e riguarda il caso del licenziamento di un lavoratore per superamento del periodo di comporto previsto dal Ccnl.
Il dipendente ha impugnato il provvedimento sostenendo che – essendo egli in cassa integrazione ordinaria Covid con tutto il personale aziendale – il contestuale evento morboso non doveva essere preso in considerazione per il computo.
Il Giudice di primo grado non ha accolto il ricorso poiché, il principio della prevalenza della cassa integrazione sulla malattia riguarda esclusivamente la tipologia di prestazione economica spettante al lavoratore, ma che non va a modificare il titolo dell’assenza che rimane qualificata come malattia e, pertanto, come tale deve essere considerata.