Tutela dei lavoratori fragili

Torna sotto i riflettori la vicenda della tutela dei lavoratori “fragili”, ovvero tutti i lavoratori che non possono rendere la propria prestazione direttamente in azienda poiché si trovano in una condizione di elevato rischio contagio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 e che – contemporaneamente – sono adibiti ad una mansione che non può essere svolta da casa o in smart working.

Il nuovo Decreto Legge 105/2021, (GU 23/07/2021), si limita a prorogare l’utilizzo del lavoro agile fino al 31 ottobre, così come previsto dall’articolo 26, comma 2-bis, del DL 18/2020.

Tale previsione, così strutturata, non proroga anche le misure di sostegno al reddito per i lavoratori fragili che non possono utilizzare lo smart working, lasciandoli – di fatto – senza retribuzione né misure sostitutive, a partire dal 1° luglio scorso.