Appalti edili: al via la verifica di congruità sull’incidenza della manodopera

Il Decreto n. 143/2021 del Ministero del lavoro introduce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera utilizzata nella realizzazione di lavori edili pubblici e privati.

I lavori interessati dal controllo saranno quelli per cui verrà presentata la dnl alla Cassa Edile competente per territorio a decorrere dal 1° novembre 2021.

Con specifico riferimento ai lavori privati, saranno interessati solo quelli il cui importo complessivo non sia inferiore a 70.000 euro. Saranno esclusi i lavori inerenti la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 per cui siano state adottate specifiche ordinanze da parte del Commissario straordinario del governo.

Le aziende per cui verrà effettuata la verifica saranno quelle che svolgono attività edili direttamente e funzionalmente connesse all’attività prestata dall’impresa affidataria dei lavori, che applicano il Ccnl edilizia a livello nazionale e territoriale:

  • I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o i altri materiali, comprese le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali , ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale o di sterro.
  • I lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

In prima battuta, la verifica verrà effettuata sugli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, cui corrisponde uno specifico valore che verrà periodicamente aggiornato dal Ministero del lavoro.

Le categorie ed i relativi indici contenuti nel Decreto sono:

  • Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture (14,28%);
  • Nuova edilizia industriale, esclusi impianti (5,36%);
  • Ristrutturazione di edifici civili (22,00);
  • Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti (6,69%);
  • Restauro e manutenzione di beni tutelati (30,00%);
  • Opere stradali, ponti, ecc. (13,77%);
  • Opere d’arte nel sottosuolo (10,82%);
  • Dighe (16,07%);
  • Acquedotti e fognature (14,63%);
  • Gasdotti (13,66%);
  • Oleodotti (13,66%);
  • Opere di irrigazione ed evacuazione (12,48%);
  • Opere marittime (12,16%);
  • Opere fluviali (13,31%);
  • Impianti per la produzione di energia elettrica (14,23%);
  • Impianti per la trasformazione e la distribuzione (5,36%);
  • Bonifica e protezione ambientale (16,47%).

Il calcolo verrà eseguito tenendo conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale, con specifico riferimento a:

  • Valore complessivo dell’opera,
  • Valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa,
  • Committenza,
  • Eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

In caso di variazioni che interessino i valori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità sulla base dei nuovi valori dichiarati.

L’attestazione viene rilasciata dalla Cassa Edile, entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria, del soggetto da essa delegato o dal committente.

Se dalle verifiche effettuate non si riscontra congruità con gli indici, è previsto un meccanismo di regolazione della posizione, su invito della Cassa Edile competente:

  1. Se l’impresa regolarizza la propria posizione nel termine di 15 giorni, viene rilasciata la dichiarazione di congruità;
  2. Se l’impresa non regolarizza entro il termine di 15 giorni, l’esito negativo andrà ad incidere sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzare al rilascio del Durc dell’impresa affidataria.

L’attestazione di congruità viene rilasciata anche se lo scostamento rispetto agli indici è pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera.

Il controllo degli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata sarà definito da una convezione di prossima sottoscrizione tra il Ministero del lavoro, l’Inps, l’Inail e la Cnce.