Agenzia Entrate: esente il rimborso spese ai dipendenti in smart working

L’Agenzia delle Entrate – con la Risposta ad Interpello n. 314/2021 – approfondisce la tematica dei rimborsi spese ai dipendenti. Nello specifico, l’istante chiede quale trattamento fiscale debba essere riservato alle somme erogate in qualità di rimborsi spese nei confronti dei dipendenti in smart working; se le stesse possano essere escluse dalla formazione del reddito.

Il parere finale dell’AE, muove da una serie di considerazioni che riportiamo di seguito:

  • L’articolo 51, comma 1, del Tuir sancisce il “Principio di onnicomprensività” secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono;
  • Secondo la circolare 326/1997 possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, ad esempio, per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc;
  • Non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro (Risoluzione n. 178/E del 2003);
  • Le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l’attività lavorativa (Risoluzione n. 357/E del 2007);
  • In sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione (Cfr. articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, sull’utilizzo promiscuo di autovetture);
  • Sulla base di quanto indicato nella Risoluzione n. 74/E del 2017, per determinare l’importo della spesa rimborsata –  nel caso in cui il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione – i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Nell’Interpello oggetto di esame, l’istante prospetta l’utilizzo di un criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, basato su parametri diretti ad individuare i costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, l’AE conclude affermando che le somme erogate dalla Società al fine di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti attraverso le modalità rappresentate possano essere escluse dalla base imponibile Irpef.

Leggi la Risposta AE n. 314/2021