Covid & Prevenzione in azienda: il Protocollo di aggiornamento

Il protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro contiene indicazioni aggiornate alla luce dei nuovi sviluppi dell’emergenza sanitaria. Vediamo, di seguito, i contenuti principali.

Esito del tampone

Il lavoratore che abbia contratto il covid e il cui tampone risulti positivo anche dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi può interrompere l’isolamento, ma non è autorizzato a riprendere il lavoro.

Utilizzo dei Dpi

Ribadendo che lo smart working ed il lavoro da remoto sono le forme di lavoro che devono essere privilegiate, nei casi in cui la prestazione venga resa in presenza (spazi condivisi, al chiuso e all’aperto), fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, vige sempre l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica. Sono esclusi i casi in cui la mansione non comporti l’uso di Dpi più protettivi.

Trasferte

Si possono effettuare trasferte previa valutazione – da parte del datore di lavoro di concerto con il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, se presente – dell’andamento epidemiologico nelle sedi di destinazione.

Permane il divieto delle riunioni in presenza, tranne per i casi di necessità e urgenza in cui non sia possibile il collegamento a distanza e comunque sempre con utilizzo delle mascherine.

Rimangono sospesi anche gli eventi interni e le attività di formazione in aula, anche nei casi in cui quest’ultima sia obbligatoria.

Sorveglianza sanitaria

Il protocollo di aggiornamento ribadisce l’importanza del medico competente tra i cui compiti ricade anche la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili secondo quanto previsto dal DL 34/2020 e la possibilità di indirizzare l’azienda verso l’adozione di particolari azioni di test o di screening, nel caso in cui queste possano essere utili al contenimento del virus. La rilevanza del ruolo del medico del lavoro si ravvisa anche nella Circolare del Ministero della salute del 12 aprile 2021, che gli attribuisce specifici compiti:

  • Prendere visione del referto molecolare negativo necessario per il rientro dei lavoratori con risultato positivo dopo i 21 giorni dalla comparsa dei sintomi;
  • Effettuare la verifica dell’idoneità alla mansione dei lavoratori ammalati con sintomi gravi o per cui è stato necessario il ricovero, quando questi risultino negativi. Tale visita deve essere effettuata anche per le assenze inferiori ai 60 giorni continuativi.

Leggi il Protocollo di aggiornamento;

Leggi la Circolare del Ministero della salute del 12/04/2021.