Interdizione dal lavoro post-partum: chiarimenti dall’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la Nota Protocollo n. 553 del 2 aprile 2021 con lo specifico intento di fare chiarezza sull’interdizione dal lavoro post-partum.

Le interpretazioni fornite concordano con quanto già espresso dal Ministero del Lavoro nella Nota Protocollo 2437 del 25 marzo scorso, emesse a seguito di specifica richiesta dell’Itl di Perugia.

Vediamo, di seguito, i contenuti del documento.

Il D.Lgs. 151/2001 contiene specifiche disposizioni che hanno l’intento di tutelare la salute della madre lavoratrice e dei suoi figli stabilendo specifiche misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte o attraverso l’astensione dal lavoro:

  • L’articolo 7 al comma 1 prevede il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi ed insalubri, mentre al comma 6 abilita gli organi di vigilanza ad autorizzare l’interdizione dal lavoro laddove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni;
  • Il comma 2 dell’articolo 17, invece, abilita gli Ispettorati del lavoro ad autorizzare l’interdizione dal lavoro, tra gli altri, per i seguenti motivi: “(…) b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino”.

Per poter adottare i provvedimenti di tutela, l’Inl ritiene che sia sufficiente la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere dalla valutazione del rischio inerente all’interno del DVR.

Pertanto, anche se il rischio collegato al sollevamento dei pesi non sia espressamente valutato nel DVR, l’adibizione della lavoratrice a tali mansioni è condizione sufficiente per il riconoscimento della sua tutela con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell’amministrazione competente, previa valutazione sull’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.

Quanto al termine finale da indicare nel provvedimento di interdizione post-partum in caso di parto prematuro, l’Inl ribadisce – come già accade per la maternità anticipata e obbligatoria e ribadito dall’Inps nella Circolare 69/2016 – che i giorni antecedenti al parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria si aggiungono al periodo di congedo obbligatorio di maternità da fruire dopo il parto.

Da ultimo, la Nota Protocollo ricorda che, nel caso in cui venga emanato un provvedimento giurisdizionale che dichiara l’effettiva sussistenza del diritto all’astensione, la sola sentenza non è – di per sé – sufficiente, ma deve essere emanato anche il relativo provvedimento amministrativo. Anche per ottenere l’indennità sostitutiva Inps è comunque necessario che la lavoratrice inoltri la specifica istanza all’Inps.