La CSEA (Cassa per i servizi energetici ambientali) ha sottoposto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il seguente quesito: posto che al personale dipendenti dell’Ente si applicano le norme che regolano il rapporto di lavoro privato e la contrattazione collettiva del settore elettrico, la deroga (attualmente valida fino al 31 dicembre c.a. a seguto dell’entrata in vigore del DL 41/2021) stabilita dall’articolo 93 del decreto legge n.34/2020 secondo cui la proroga o il rinnovo possono avvenire per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza la neccesità di apporre le causali e – comunque – nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi prevista in via generale per i contratti a termine, si applica anche ai contratti di somministrazione?
Il Ministero, partendo dalla definizione di somministrazione di lavoro, ricorda che il datore di lavoro viene individuato nella figura del somministratore, il quale ha facoltà di stipulare sia contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato.
In questo secondo caso, al rapporto di lavoro vengono applicate tutte le disposizioni sul contratto a termine con esclusione di quelle riguardanti:
- Lo stop&go;
- Il diritto di precedenza;
- Il limite del 20% quale percentuale massima di contratti stipulabili rispetto a quelli a tempo indeterminato.
Per converso, al contratto a termine tra agenzia e lavoratore si applicano le norme riguardanti l’apposizione delle causali, il numero massimo di proroghe e la durata massima del contratto, coordinando le norme di legge con quanto previsto dal Ccnl agenzie di somministrazione.
Pertanto, le deroghe previste dal D.L. 104/2020 sono applicabili anche al contratto di somministrazione tra il lavoratore e l’utilizzatore.
Il documento ricorda anche altri due concetti importanti:
Il primo riguarda la facoltà di utilizzo della deroga. Ovvero, che il differimento al 31 marzo 2021 del termine entro cui poter prorogare o rinnovare i contratti a termine derogando alle disposizioni di legge non consente di operare una nuova proroga o rinnovo a chi ha già proceduto in tal senso. Merita evidenziare che su questo passaggio il DL 41/2021, oltre a posticipare la fine del periodo in deroga, ha innovato, riconoscendo alle aziende di non tener conto dei rinnovi o delle proroghe in deroga intervenuti prima del 23 marzo 2021.
Da ultimo il Ministero ricorda che, se il contratto tra agenzia e lavoratore è stato stipulato a tempo indeterminato, fino al 31.12.2021 l’utilizzatore può impiegare il lavoratore per periodi anche superiori a 24 mesi (non necessariamente continuativi), senza che ciò comporti la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore somministrato e l’utilizzatore.
Leggi l’Interpello ministeriale 2/2021