Il divieto di licenziamento si applica anche al dirigente?

Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dirigente per giustificato motivo oggettivo, alla luce del c.d. blocco dei licenziamenti disposto dalla Legge 178/2020.

Nonostante il dettato normativo dell’articolo 3 della Legge 604/1966 si applichi (in virtù dell’articolo 10 stessa Legge) nei confronti del personale inquadrato nelle categorie di quadri, impiegati e operai (escludendo, pertanto, i dirigenti), il Giudice di primo grado fonda la pronuncia sulle seguenti considerazioni:

1) L’obiettivo sotteso al “blocco dei licenziamenti” è certamente quello di evitare che le conseguenze dell’emergenza sanitaria si traducano in un’immediata soppressione dei posti di lavoro. Necessità in cui di certo rientra anche la categoria dei dirigenti; categoria che soggiace ad un regime contrattuale caratterizzato da “maggiore elasticità” e che, pertanto, merita di essere tutelato dalle pratiche dei c.d. licenziamenti arbitrari.

2) L’articolo 3 della Costituzione, secondo cui “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, non ne giustifica – ulteriormente – l’esclusione.

3) La categoria dirigenziale – per converso – è tutelata in caso di licenziamento collettivo dall’articolo 24, c. 1, Legge n. 223/91 così come novellato dall’articolo 16, c. 1, lett. a, Legge n.161/2014.

Il medesimo Tribunale si è espresso – nella sentenza del 21 aprile 2021 – con un giudizio diametralmente opposto a quello sopra riportato, riconoscendo come legittimo il licenziamento di un dirigente avvenuto durante il c.d. blocco dei licenziamenti.

La pronuncia si fonda proprio sul fatto che il disposto normativo dell’articolo 3 della Legge 604/1966 (Licenziamento per gmo) – già richiamato – non si applica, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10, al personale assunto con qualifica dirigenziale.