Se l’insussistenza del licenziamento è manifesta, la reintegra è obbligatoria

Il Tribunale di Ravenna, chiamato a pronunciarsi in merito alla legittimità di un licenziamento c. d. economico, ha ritenuto necessario sottoporre la questione al giudizio della Corte Costituzionale.

Il Giudice, infatti, non ravvisano motivazioni alla base della sola facoltà per il giudice rispetto alla reintegra del lavoratore ingiustamente licenziato per giustificato motivo oggettivo, quando – per converso – se l’insussistenza riguarda un licenziamento per giusta causa è prevista la reintegra obbligatoria. Tale trattamento risulta irragionevolmente discriminatorio e ingiustificatamente differenziato per quanto riguarda le tutele dei lavoratori.

La Corte – confermando quanto espresso dal Tribunale di primo grado – stabilisce come obbligatoria la tutela reintegratoria a livello universale in tutti i casi in cui venga accertata in maniera manifesta l’insussistenza del provvedimento di licenziamento.