I lavoratori subordinati che si assentano per malattia dall’attività lavorativa hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo determinato dalla legge o dai contratti collettivi.
L’intervallo di tempo nel quale il lavoratore è assente da lavoro ma ha garanzia del mantenimento del posto viene chiamato “periodo di comporto”.
Il Tribunale di Busto Arsizio nella sentenza del 5 febbraio 2021 ha affermato che dal computo del periodo di comporto vanno esclusi quei periodi di malattia che sono stati causati da una condotta aziendale.
Tale trattamento si applica anche nel caso in cui, il giudice, ricolleghi la malattia del lavoratore ad una condotta del datore di lavoro ma questa non sia stata denunciata all’INAIL o al medico aziendale.