L’Ordinanza n. 28345/2020 della Corte di Cassazione Sezione Lavoro stabilisce – con riferimento al contratto di lavoro intermittente – che laddove venga a mancare il requisito anagrafico, inteso quale requisito essenziale per il perfezionamento del rapporto di lavoro, il contratto è da considerarsi nullo poiché in contrasto con norme imperative di Legge, così come previsto dall’articolo 1418, c. 1, del Codice Civile.
La possibilità di effettuare una conversione ai sensi dell’articolo 1424 del Codice Civile – nel caso in cui il negozio sia comunque idoneo a produrre gli effetti di un’altra fattispecie – rimane attività esclusiva del giudice di merito, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e della volontà delle parti.
Nel caso di specie, l’Ordinanza fa riferimento al contratto di lavoro intermittente stipulato con un soggetto con meno di 25 anni di età relativamente alla previsione contenuta nella L. 92/2012 per cui le prestazioni oggetto del contratto devono essere rese entro il compimento del venticinquesimo anno di età del lavoratore.