Anche per l’INL il lavoro a chiamata non può essere vietato dalla contrattazione collettiva

Con Circolare n. 1/2021 l’Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce il ruolo della contrattazione collettiva nell’applicazione del lavoro intermittente.

La contrattazione collettiva è incaricata dall’art. 13 del D.Lgs. 81/2015 di un ruolo ben preciso, quello di individuare le esigenze per le quali è consentito stipulare un contratto a prestazioni discontinue.

Al contrario, non risulta in alcun modo possibile, alle parti sociali, vietare o interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale, così come pronunciato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29423 del 13 novembre 2019, sentenza che aveva messo in discussione numerosi accordi collettivi che intervenivano in questo senso.

La circolare invita infatti, gli ispettori del lavoro a conformarsi a tale sentenza chiedendo di non tener conto, durante l’attività di vigilanza, di eventuali clausole contenute negli accordi collettivi che dovessero vietare l’utilizzo al lavoro intermittente, travalicando di fatto il compito affidatogli dal legislatore.

Questo tema era stato trattato e interpretato giungendo alle stesse conclusioni, già nel 2014 da Saverio Nicco nel Parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 7/2014 :”Non si evince alcuna delega alla contrattazione collettiva con la quale la stessa possa precludere l’utilizzo di tale istituto nel settore specifico”, facciamo rimando per una completa visione.