Congedi straordinari 2021

A partire dal 1° gennaio 2021, i congedi straordinari previsti riguardano:

  • Sospensione dell’attività di didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, con sede nelle regioni con scenario di massima gravità e rischio elevato (zone rosse);
  • Sospensione dell’attività di didattica in presenza di qualsiasi scuola, di ogni ordine e classe, in qualsiasi regione, e alla chiusura di centri diurni a carattere assistenziale ovunque collocati, ma limitatamente ai genitori di figli con disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 4 comma 1, della legge 104/1992.

La norma non indica specificatamente il periodo di utilizzo dei congedi, ma il termine di decorrenza è stato individuato dall’Inps nella circolare 2/2021 nel 9 novembre 2020. Per i giorni antecedenti si poteva utilizzare il congedo straordinario del figlio convivente under 14 previsto dall’articolo 21-bis del Dl 104/2020. Il termine finale non viene precisato né dalla legge, né dalla circolare Inps, pertanto, si potrebbe suppone che:

  • Quello che i figli disabili sia aperto;
  • Quello riservato alla sospensione della didattica nelle zone rosse va desunto utilizzando i riferimenti normativi contenuti nell’articolo 22-bis del Dl 137/2020, ovvero le ordinanze del ministero della Salute emesse in base all’articolo 3 del Dpcm 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del medesimo decreto 137, nonché del Dpcm del 3 dicembre 2020 (come da circolare Inps 2/2021). Questo riferimento dovrebbe portare la scadenza del congedo a coincidere con quello del provvedimento (15 gennaio 2021).

I destinatari di entrambi i congedi sono solo i lavoratori dipendenti, genitori, anche affidatari o collocatari, che non possono svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile che siano:

  • Titolari di un rapporto di lavoro in corso che, laddove dovesse interrompersi, comporta il conseguente venir meno del diritto al congedo, salvo l’obbligo del beneficiario di comunicarlo all’Inps;
  • Non impiegati in modalità di lavoro agile.

Non è invece più richiesto il requisito della convivenza con il figlio, ma solo l’utilizzo alternativo del congedo (negli stessi giorni) con l’altro genitore.

È consentita la contemporanea fruizione, negli stessi giorni, da parte di entrambi i genitori per due figli (di entrambi i genitori), a condizione che uno dei due figli sia disabile grave.

L’assenza – che non può superare il periodo della sospensione della didattica – è retribuita con un’indennità a carico dell’Inps pari al 50% della retribuzione calcolata secondo le medesime regole previste per il congedo parentale e coperta in modo figurativo anche dal punto di vista contributivo.

L’indennità è riconosciuta solo per le giornate lavorative che ricadono all’interno del periodo di congedo richiesto (dal lunedì al sabato, eccetto le giornate festive).