Quota di riserva in caso di passaggio di appalto: la precisazione dell’Inl

L’Itl di Milano ha richiesto chiarimenti circa la modalità di individuazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva – come previsto dall’articolo 3, della Legge n. 68/1999 – per le imprese che subentrano in un appalto. Le spiegazioni sono state fornite dall’Inl con la nota n. 1046/2020 all’interno della quale vengono espresse le seguenti considerazioni:

Il Ministero del Lavoro si era espresso – con specifico riferimento alle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati – attraverso la Circolare n. 77/2001 affermando che la copertura della quota di riserva debba essere calcolata sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge, poichè l’incremento occupazionale è da considerarsi temporaneo, in virtù del carattere provvisorio dell’appalto in oggetto. Ne consegue che il personale che passa dall’azienda uscente a quella che subentra non deve essere computato nella quota di riserva ai fini dell’articolo 3 della Legge n. 68/1999.

L’interpello 23/2020 conferma l’interpretazione, con specifico riguardo alla natura temporanea dell’acquisizione del nuovo personale.

Anche la giurisprudenza (sentenza n. 2252 del 15/05/2017 del Consiglio di Stato, sez. terza) ha, di recente, confermato la tesi: nel caso di un appalto di “servizi di assistenza educativa domiciliare” in favore dei minori, viene affermato che l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva.

In conseguenza di tutto ciò, possiamo ritenere consolidato l’orientamento secondo cui in caso di “cambio appalto”, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex Legge n. 68/1999.