Nella Nota 1037/2020 l’INL afferma che non rientrano tre le sue competenze:
- L’accertamento della violazione dei nuovi obblighi a carico del committente di appalti labour intensive,
- L’irrogazione delle relative sanzioni.
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate le norme in materia soddisfano la necessità di contrastare il “fenomeno consistente nell’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati” attraverso la creazione di sistemi di controllo posti a carico del committente di appalti labour intensive.
In aggiunta, la violazione degli obblighi previsti in capo al committente è sanzionata con una somma pecuniaria pari a quella irrogata all’impresa affidataria per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.
La sanzione non è dovuta quando – nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi – l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo.
Ne consegue che l’illecito a carico del committente si configuri esclusivamente quando l’ulteriore verifica da parte dei soggetti preposti alla vigilanza fiscale risulti negativa. Pertanto, gli obblighi di controllo del committente sono volti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale a carico delle imprese affidatarie e la loro violazione non può essere ricompresa tra quelle di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Leggi la Nota 1037/2020 dell’Inl