Il lavoratore padre che si dimette nel periodo protetto è esonerato dal preavviso

L’INL ha pubblicato la Nota Protocollo 896 del 26.10.2020 contenente precisazioni in tema di dimissioni del lavoratore padre durante il c.d. periodo protetto, ossia il periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento così come stabilito dall’articolo 54 del D.lgs. 151/2001.

Il documento dell’INL parte analizzando il contenuto dell’articolo 55 del sopracitato Decreto Legislativo, il quale stabilisce che, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il c.d. periodo protetto, la lavoratrice abbia diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento. Inoltre, la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono in tale periodo non sono tenuti al preavviso. Tale disposizione si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

L’INL richiamando una sentenza del Tribunale di Monza, afferma che è tutelato il diritto del genitore a rendere le proprie dimissioni senza preavviso.

Per quanto riguarda, invece, la corresponsione delle indennità previste in caso di licenziamento è preclusa se il padre lavoratore non ha goduto dell’astensione obbligatoria dal lavoro.

Riassumendo:

  • Il padre lavoratore che utilizza il congedo di paternità e si dimette durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva.
  • Il padre lavoratore che non utilizza il congedo di paternità e si dimette durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, non è tenuto al preavviso ma non può percepire la relativa indennità sostitutiva.

Da ultimo, il documento riprende il concetto già espresso nella nota n. 749 del 25.09.2020 sulla convalida delle dimissioni del lavoratore padre, ricordando che anche con riferimento all’esonero dal preavviso rileva la circostanza che il datore di lavoro sia portato a conoscenza della situazione familiare del lavoratore. Pertanto, il datore di lavoro potrà essere informato della condizione di paternità del lavoratore anche all’atto della presentazione delle dimissioni stesse, nel momento in cui il lavoratore ne darà notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.