Inps: precisazioni sull’indennità di malattia e la quarantena/sorveglianza sanitaria

L’Inps pubblica il Messaggio 3653 del 9 ottobre 2020 con il quale fornisce alcune precisazioni sulla malattia, lo smart working e la quarantena preventiva:

Quarantena/sorveglianza precauzionale e smart working: la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro causata da una patologia tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma sono situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore tutela equiparandole alla malattia e alla degenza ospedaliera.

In conseguenza di ciò, non si configura la tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera quando il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perchè soggetto fragile continua a svolgere l’attività lavorativa in smart working. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

Invece, in caso di malattia conclamata, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro e ha diritto a percepire la prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Quarantena per ordinanza amministrativa: in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Quarantena all’estero: L’accesso alla tutela da parte di un lavoratore assicurato in Italia e recatosi all’estero, può avvenire esclusivamente sulla base di un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario: Quando il lavoratore è destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, viene meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia, poiché il trattamento di integrazione salariale prevale sull’indennità di malattia.
Considerata l’equiparazione operata dal legislatore della quarantena e della sorveglianza sanitaria alla malattia e alla degenza ospedaliera, l’Inps ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

Leggi il Messaggio Inps n. 3653