Il DL 122/2020 – in vigore dal 30 settembre 2020 – introduce alcune novità in materia di distacco transnazionale, vediamo le principali.
- La normativa sul distacco transnazionale si applica anche alle agenzie di somministrazione aventi sede in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano uno o più lavoratori presso un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro – nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi diversa dalla somministrazione – presso una propria unità produttiva o altra impresa che ha sede in Italia.
- Le norme sul distacco valgono anche per le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano lavoratori – nel territorio di un altro Stato membro – diverso da quello in cui ha sede l’agenzia di somministrazione.
- Ai rapporti di lavoro tra imprese e lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, le stesse condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro subordinato analoghe nel luogo di distacco.
- Introdotto l’articolo 4-bis il quale prevede che, se il periodo effettivo di distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione sopra elencate, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a eccezione di quelle concernenti le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, le clausole di non concorrenza e la previdenza integrativa di categoria. Tale periodo può essere portato fino a 18 mesi in caso di notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del prestatore di servizi.