La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di obbligo di repechage al verificarsi di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte del datore di lavoro.
Nello specifico, il testo della sentenza 16795 del 06.08.2020 afferma che al verificarsi della fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è necessario inserire all’interno della lettera di licenziamento l’esito della procedura di repechage.
Le motivazioni fornite dai Giudici si basano sul fatto che tale esposizione non costituisce, di per sé, fondamento di validità del licenziamento, ma configura – eventualmente – una prova da fornire in giudizio.