Con l’entrata in vigore del c.d. DL Agosto vengono modificati i limiti di esenzione fiscale per gli importi di welfare aziendale erogati dall’azienda ai dipendenti, con riferimento esclusivo all’anno 2020.
L’articolo 112 del citato Decreto prevede, infatti, il raddoppio del limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, al coniuge ed ai familiari, anche non fiscalmente a carico, o il diritto di ottenerli da terzi, che non concorrono alla formazione del reddito.
Il valore passa quindi – esclusivamente per l’anno 2020 – da euro 258,23 ad euro 516,46.
Nessuna modifica alla regola secondo cui, in caso di superamento della soglia fissata, il valore dei beni e servizi prestati concorrerà interamente alla formazione del reddito.