Con la risposta 51 del 12 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell’indennità dei tirocini per l’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, siano questi tirocini di formazione/orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo.
Il D.P.R. 601/1973, al terzo comma dell’articolo 34 stabilisce che sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti i sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale.
Pertanto, l’esenzione si configura quando si verificano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- Requisito soggettivo: l’erogazione viene effettuata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici (inclusi i Comuni);
- Requisito oggettivo: la natura assistenziale del sussidio.
Tale previsione normativa deve essere interpretata in maniera letterale e non può essere estesa ad ogni erogazione solidaristica erogata a favore di soggetti appartenenti alle c.d. fasce deboli.
Per godere dell’esenzione è necessario che il sussidio economico erogato sia sostanzialmente destinato a favorire l’inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti coinvolti. Per converso, sono esclusi il beneficio in relazione a percorsi finalizzati ad un eventuale effettivo inserimento lavorativo.
Nello specifico del documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, il dubbio riguarda l’esenzione delle indennità corrisposte da una Regione per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.
Queste sono misure previste e disciplinate con apposite Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in uno specifico accordo che, però, nulla dice circa il trattamento fiscale delle relative indennità.
Il primo recepimento regionale dell’Accordo stabilisce che fiscalmente l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Il più recente recepimento dell’Accordo nulla stabilisce in merito.
Per la stipula di tali tirocini è espressamente previsto che vengano redatti una Convenzione e un Progetto Formativo Individuale che regoli l’acquisizione delle competenze da parte del tirocinante.
Pertanto, l’indennità che viene corrisposta, pur essendo un sussidio erogato nei confronti di soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione, non hanno esclusiva finalità assistenziale ma hanno lo scopo di favorire l’addestramento professionale del tirocinante.
In conseguenza di ciò, l’indennità non ricade nel campo di esenzione, ma deve essere assoggettata a tassazione in qualità di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.