A decorrere dal 1 gennaio 2020 le prestazioni sostitutive del vitto non concorrono alla formazione del reddito:
– Fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro per i buoni pasto cartacei;
– Fino all’importo complessivo giornaliero di 8 euro per i buoni pasto elettronici.
Continuano a non essere tassati:
– Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o da terzi;
– Le indennità sostitutive (fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro) per le somministrazioni di vitto erogate agli addetti in cantieri edili, ad altre strutture aventi carattere temporaneo o ad unità produttive che si trovano in aree prive di strutture o di servizi di ristorazione.