La Cassazione ritiene legittimo il licenziamento di un dipendente assente ingiustificato dopo il suo trasferimento presso un’altra sede aziendale, quando le ragioni tecnico, organizzative e produttive alla base del provvedimento risultano fondate.
Nel testo in esame (Sentenza 22100/2019) e con specifico riferimento al provvedimento di trasferimento, i Giudici di Cassazione affermano che lo stesso non è soggetto ad uno specifico onere di forma e non deve necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né sul datore di lavoro grava l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda.
Pertanto, quando viene contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato ed – eventualmente – integrarle o modificarle. In ciascuna di queste fattispecie, tuttavia, è sempre tenuto a dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.