La Sentenza 18004/2019 della Corte di Cassazione si pone in contrasto con la linea interpretativa maggiormente espressa in precedenza, in tema di prescrizione biennale della solidarietà negli appalti.
Secondo i Giudici, poiché la normativa vigente – nello specifico l’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 – nulla dice sulle pretese contributive ed in considerazione del fatto che l’obbligo contributivo e quello retributivo hanno una funzione diversa e sono ben distinti per loro natura e rilevanza sociale, si può applicare – con specifico riferimento ai debiti contributivi – la normativa generale che non prevede alcun termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di accertamento dell’obbligo contributivo che è, così, soggetto solo al termine prescrizionale di 5 anni.
Pertanto, la prescrizione biennale riguarderebbe esclusivamente gli emolumenti – dovuti dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti – di natura strettamente retributiva e concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto.