Fondo garanzia TFR e trasferimento d’azienda

Il messaggio Inps 2272/2019 opera un riepilogo e fornisce alcuni aggiornamenti sull’intervento del Fondo garanzia del trattamento di fine rapporto in caso di trasferimento d’azienda.

Il documento parte dalla disposizione del Codice Civile (articolo 2112) che prevede specifiche tutele per i lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. Tale articolo recita:  “1. In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.”

Il nuovo intervento dell’Istituto in materia si rende necessario a seguito di recenti pronunce di cassazione.

Di seguito una sintesi del documento.

Cedente in bonis

Quando il trasferimento è effettuato da azienda cedente c.d. in bonis (Si veda la Circolare Inps n. 74/2008), il Fondo di garanzia può intervenire, per l’intero importo maturato, solo se il datore di lavoro cessionario (che riveste la qualifica di datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto) risulta insolvente.

Cedente sottoposto a procedura concorsuale

Quando il trasferimento è effettuato da un’azienda assoggettata a procedura concorsuale, ovvero a fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, qualora non sia stata disposta o sia cessata la continuazione dell’attività, per i lavoratori il cui rapporto di lavoro prosegue con l’acquirente non si applica l’articolo 2112 c.c. e, pertanto, il cessionario non è tenuto a farsi carico dei debiti del cedente.

In questo caso, il Fondo corrisponderà il TFR maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, salvo che un eventuale accordo sindacale preliminare al trasferimento non abbia previsto – a titolo di condizione di miglior favore – l’accollo del TFR da parte dell’acquirente stesso.

Affitto d’azienda

L’Inps evidenzia che la recente giurisprudenza ritiene che l’eventuale retrocessione dell’azienda al fallimento non comporti l’assunzione dei debiti maturati durante l’affitto.
In caso di fallimento del cessionario e di retrocessione dei lavoratori all’impresa cedente in bonis, il Fondo di garanzia non potrà, quindi, intervenire per la quota maturata alle dipendenze dell’azienda fallita.