A seguito dell’entrata in vigore della nuova tariffa Inail, con effetto retroattivo al primo gennaio 2019, l’Istituto ha diramato alcuni chiarimenti utili per l’Autoliquidazione 2018/2019.
La nuova tariffa ha introdotto sostanziali novità che riguardano l’approccio alla classificazione del rischio aziendale, resosi necessario per adattare al meglio il sistema assicurativo rispetto all’evoluzione delle attività svolte dalle aziende.
A seguito delle novità sopra citate le aziende hanno ricevuto i documenti contenenti il nuovo inquadramento e le nuove voci di tariffa in correlazione alla situazione precedente. Tale attività è stata svolta attraverso il sistema informatico e, pertanto, analizzando i documenti ricevuti si possono riscontrare dei disallineamenti rispetto all’effettiva condizione aziendale.
Il consiglio dell’Istituto – in sede di autoliquidazione 2018/2019 – è quello di operare sulla base dei dati di inquadramento ricevuti e, solo in un secondo momento, presentare le eventuali richieste di variazione.
Questo procedimento è necessario per consentire all’Istituto di portare a regime la nuova tariffa e lavorare al meglio – in un momento successivo – le pratiche per la sistemazione delle posizioni che non sono state trasferite correttamente dall’inquadramento precedente, senza che gli adempimenti si sovrappongano.
Per evitare che l’errato inquadramento si ripercuota negativamente sull’azienda, l’Inail consiglia di optare per la scelta del pagamento rateale del premio.
In caso di pagamento rateale, ricordiamo che quest’anno – anche a seguito dello slittamento della scadenza dell’autoliquidazione dal 16 febbraio al 16 maggio – il premio dovuto sarà diviso per 4 ma le prime due rate saranno pagate insieme, alle seguenti scadenze:
- il 16 maggio scade il termine per il pagamento della prima rata “doppia” (importo originariamente dovuto il 16.02 più quello del 16.05);
- il 20 agosto (differimento diretto dal 16.08) è la data di scadenza della seconda rata;
- il 16 novembre scade il termine per il pagamento della terza (ed ultima con esclusivo riferimento al 2019) rata.
Infine, riportiamo quanto comunicato dall’Istituto in relazione alla sistemazione delle posizioni errate: nonostante la decorrenza della nuova tariffa sia retroattiva al primo gennaio 2019, tutti gli errori rilevati – anche trascorso il 2019 – verranno corretti senza sanzioni o interessi a carico delle imprese.