Reddito di cittadinanza e comunicazioni unilav

A partire dal mese di aprile 2019 il campo unilav “Retribuzione/compenso” dovrà essere valorizzato nella maniera più puntuale possibile, poiché è un dato che influenza l’eventuale percezione del Reddito di Cittadinanza.

L’Inps, con Circolare n. 43/2019, afferma che la variazione della condizione occupazionale di almeno uno dei componenti del nucleo del percettore del RdC ha riflessi sulla determinazione del beneficio nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’Isee per l’intera annualità. La modifica sopravvenuta deve essere comunicata utilizzando il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso.

Poiché l’informazione è già contenuta nel modello unilav, è importante che le comunicazioni abbiano tale campo valorizzato, a partire dal mese di aprile.

E’ importante ricordare che:

  • Il dato da inserire nel modello Unilav è il compenso lordo annuo;
  • Per i rapporti di apprendistato si deve fare riferimento al primo anno di rapporto;
  • Per i rapporti di tirocinio si deve fare riferimento al compenso totale, anche se tale importo non rileva per il RdC;
  • Relativamente ai rapporti per i quali non è possibile determinare il reddito/compenso (ad es. rapporti di agenzia, contratti di lavoro intermittente, tirocini con soggetti che percepiscono un sostegno al reddito, …) deve essere indicato il valore zero;
  • I dati trasmessi all’Anpal prevedono l’indicazione della retribuzione lorda annua e non del reddito da lavoro dipendente che, invece, può essere ricavato dopo la decurtazione della contribuzione obbligatoria;
  • Il dato indicato in fase di assunzione è passibile di variazioni nel tempo (aumenti contrattuali, passaggi di livello, …) che non hanno obbligo di comunicazione obbligatoria e, pertanto, non sono comunicate all’Anpal. Inoltre, il valore non prende in considerazione gli elementi aggiuntivi della retribuzione come – ad esempio – bonus e lavoro straordinario. Anche in conseguenza di ciò, l’interessato è tenuto a comunicare all’Inps l’inizio del rapporto di lavoro con specifico modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro trenta giorni dall’avvio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio. Nel caso in cui l’attività di lavoro dipendente prosegua anche l’anno successivo, la comunicazione tramite modello “Rdc/Pdc – Com Esteso” deve essere resa entro il mese di gennaio del nuovo anno e fino a che gli importi non vengono valorizzati nelle dichiarazione Isee di riferimento.