In caso di infortunio sul lavoro, il comportamento del lavoratore può essere qualificato come anomalo se:
- Il lavoratore contravviene a precise norme antinfortunistiche;
- E’ contrario alle direttive organizzative precisamente impartite dall’azienda.
Secondo i Giudici di Cassazione, tuttavia, non è sufficiente che si verifichi una delle due ipotesi, ma è necessario che la stessa sia integrata dal fatto che le misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro risultino idonee e adeguate.
Con la Sentenza 58272/2018, la Corte richiama il concetto secondo cui il comportamento del lavoratore – per qualificarsi come esorbitante ed escludere la responsabilità del datore di lavoro – deve risultare non compatibile con la tipologia di lavorazione eseguita oppure deve discostarsi palesemente ed in maniera non ipotizzabile e imprevedibili, da quelli che potrebbero essere i comportamenti tipici del lavoratore nell’esecuzione del lavoro stesso.
Inoltre, i Giudici ricordano il principio in base al quale grava sul datore di lavoro controllare ed evitare il verificarsi – da parte degli addetti – di prassi di lavoro non idonee e, pertanto, tali da poter essere fonte di pericolo.