Apprendista in distacco ed obblighi di tutoraggio

Il Ministero del lavoro – con parere 1118/2019 – si esprime in tema di apprendista in distacco con specifico riferimento agli obblighi formativi e di tutoraggio in capo al datore di lavoro distaccante: il diritto formativo in capo all’apprendista prevale sull’interesse al distacco dell’azienda.

Il distacco dell’apprendista – di per sé – non è vietato, ma perché sia genuino e non vengano meno i caratteri formativi, peculiari del contratto di apprendistato, è importante che rispetti alcune caratteristiche.

In primo luogo è fondamentale che il piano formativo individuale preveda l’ipotesi di distacco.

Inoltre, è necessario che all’apprendista venga garantito il regolare svolgimento delle attività formative e la presenza del tutor per l’assistenza necessaria. Quest’ultimo deve essere messo in condizione di poter adempiere a tutti i compiti e funzioni assegnategli dalla normativa vigente. L’accordo di distacco deve coinvolgere il tutor, esplicitando forme e modi della sua presenza e assistenza e deve essere nominato un referente del tutor all’interno dell’azienda distaccataria.

Sempre il tutor è il soggetto demandato al controllo e dichiarazione che il periodo di distacco sia congruo e utile al percorso formativo stabilito per l’apprendista. La durata del distacco deve avere una durata limitata e contenuta rispetto alla durata totale del rapporto di apprendistato.