La Corte di Cassazione interviene nuovamente in materia di indennità di trasferta e relativa tassazione degli importi.
Nello specifico, la sentenza n. 16263/2018 contiene il seguente principio: quando l’indennità di trasferta viene corrisposta in modalità variabile e non applicando il regime dei lavoratori c.d. trasfertisti, allora deve essere applicato il regime fiscale che prevede la totale esenzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta.
Il dato importante è che, secondo i Giudici di Cassazione, il principio sopra enunciato è applicabile anche quando ricorrono presupposti tali da considerare il lavoratore un trasfertista, rilevando – di fatto – la mancanza congiunta degli elementi obbligatori che devono essere presenti per l’applicabilità del regime fiscale del trasfertista:
- La non indicazione della sede di lavoro nel contratto di assunzione;
- Lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- La corresponsione di una indennità in misura fissa, non direttamente collegata alla trasferta del lavoratore.