NASpI e trasferimento del lavoratore

Il messaggio Inps 369/2018, pubblicato in data 26.01.2018, interviene in materia di NASpI per chiarire alcune specifiche fattispecie.

Dimissioni per giusta causa

Il lavoratore è ammesso al trattamento di disoccupazione perché la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, che lo ha condotto a rassegnare le dimissioni, dipende dal comportamento di un altro soggetto. Pertanto, lo stato di disoccupazione può definirsi involontario.

Se la dimissioni del lavoratore riguardano il suo trasferimento presso altra sede aziendale, si configura la giusta causa quando il trasferimento non è sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

E’ cura del lavoratore presentare in giudizio tutta la documentazione utile ad attestare la ricorrenza della condizione di giusta causa.

Risoluzione consensuale

Lo stato di disoccupazione può essere considerato involontario nelle seguenti fattispecie:

  • a seguito di procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della L. n. 604/66;
  • in seguito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km  dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. In questo specifico caso la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento.