In data 3 dicembre è stato firmato il rinnovo del Contratto Collettivo di lavoro che regola il comparto delle aziende del settore logistica trasporto merci.
Riassumiamo, di seguito, le principali novità.
- Una tantum: prevista l’erogazione di un importo pari a 300 euro a copertura del periodo di vacanza contrattuale.
- Minimi retributivi: l’aumento medio introdotto dal rinnovo è pari a circa 108 euro.
- Orario di lavoro: l’orario settimanale medio di 39 ore deve essere calcolato su un arco temporale pari a 4 mesi, con la possibilità di operare la distribuzione su 5 o 6 giornate di lavoro. Se la media oraria supera il limite, le ore eccedenti devono essere considerate come lavoro straordinario. L’orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore (comprensive di straordinari). Prevista anche la possibilità di utilizzo della “settimana mobile” per la fruizione dei riposi compensativi.
- In accordo con le RSA è possibile prevedere che l’orario settimanale sia distribuito su 4 giorni, con orario giornaliero fono a 10 ore. Tale modalità può essere utilizzata per un massimo di 4 settimane nell’anno e deve essere erogata un importo di 50 euro a titolo di “indennità di disagio”.
- In relazione agli eventi morbosi (malattia) che hanno inizio il giorno successivo ad una giornata non lavorativa, è prevista la seguente integrazione da parte dell’azienda: a partire dal quarto evento l’integrazione datoriale sarà pari al 75%, per il quinto l’integrazione sarà del 50%, del 25% per il sesto, mentre dal settimo non verrà corrisposta alcuna integrazione.
- E’ stata introdotta la clausola sociale nei cambi d’appalto.
- Attività di esternalizzazione: le aziende prendono l’impegno di affidare tali attività esclusivamente ad aziende che applichino il Ccnl in oggetto.
- Contratto a chiamata: il nuovo contratto abolisce il divieto all’utilizzo del contratto a chiamata, di conseguenza sarà possibile fare ricorso al lavoro intermittente ai sensi del punto 8 del R.D. 1657/1923 in relazione al “personale addetto ai trasporti di persone e merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”, senza limiti di età per i lavoratori.