In caso di licenziamento collettivo, il datore di lavoro non ha nessun obbligo legale in termini di riassunzione del lavoratore. Gli obblighi eventualmente assunti in sede di trattativa sindacale hanno natura esclusivamente contrattuale. Ne consegue che il mancato rispetto dell’impegno assunto non configura violazione dei criteri di scelta o procedurali.
Il concetto è stato affermato dai Giudici della Corte d’Appello di Milano nella sentenza 131/2017, i quali sostengono che l’obbligo di repêchage sia un «elemento appartenente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo». L’eventuale impegno assunto per favorire la ricollocazione dei lavoratori in posizioni future è da considerarsi come opportunità eventuale assunta dal datore di lavoro sulla base di un impegno volontario che ha obblighi esclusivamente contrattuali.