Lavoro accessorio: rimborso versamenti effettuati in data successiva all’entrata in vigore del DL 25/2017

Con riferimento ai “vecchi” voucher telematici (la cui disciplina di riferimento è stata abrogata con DL n. 25/2017), l’Inps aveva reso noto che i pagamenti effettuati tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.

Il messaggio Inps 4405/2017 fornisce le istruzioni per la procedura di rimborso. I committenti interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto.

Per procedere al rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati:

  • tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Portale dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
  • data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
  • per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
  • per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento; la sede competente effattuerà le verifiche necessarie e procederà all’evasione della richiesta.