Secondo la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate regione Lombardia un piano di welfare può contenere l’erogazione di benefit collegata al raggiungimento di obiettivi sia aziendali che individuali senza violare le norme agevolative previste in materia.
La condizione posta alla base della liceità del piano di welfare è che il budget di spesa figurativo assegnato – ove non utilizzato – non venga convertito in denaro e rimborsato al lavoratore.
Inoltre, non configura un impedimento neppure il fatto che il piano, se prevede obiettivi individuali, possa generare situazioni di disparità tra i lavoratori in relazione all’accesso ai benefit.
L’interpretazione della Dre prevede che sia possibile redigere un piano welfare collegato ad obiettivi, se l’obbligazione assunta dal datore di lavoro prevede già nella fase iniziale l’esclusivo adempimento tramite l’erogazione di beni e servizi, anche a titolo premiale.
Da sottolineare il fatto che la Dre – in aggiunta al parere positivo sulla fattibilità di accesso ai benefit condizionato al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati – giudica come fattibile un piano welfare che definisca gli obiettivi non solo a livello aziendale, ma anche individuale (parametrati sul singolo dipendente).