Secondo i Giudici della Corte di Cassazione deve essere considerato illegittimo il licenziamento – per chiusura del reparto – della lavoratrice assente per maternità, anche posticipando il recesso al termine del periodo protetto.
Il licenziamento è da considerarsi nullo poichè la fattispecie che lo giustifica non è tra quelle elencate dall’articolo 54 del D.Lgs. 151/2001. Nello specifico, il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova.