Lavoro occasionale: alcune precisazioni dall’Inps

Il Messaggio Inps 2887/2017 fornice alcune precisazioni in merito alle prestazioni di lavoro occasionale.

Computo dei lavoratori occupati
E’ orami noto che possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori a tempo indeterminato.
Al fine di garantire una omogenea applicazione dei criteri, l’Istituto – dati per pacifici i criteri fissati dalla Circolare 107/2017 – precisa che:
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato;
Dopo aver determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati – per i lavoratori a tempo parziale si tenga in considerazione la durata contrattuale della prestazione lavorativa – il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
Per poter fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa va calcolata sulla base del dato effettivo, senza effettuare alcun arrotondamento.

Misura minima del compenso per le prestazioni agricole

Si determina prendendo come riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli stabiliti dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014).
A tali minimi salariali viene aggiunto per gli operai a tempo determinato – stante la peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale – il c.d. terzo elemento retributivo, da intendersi come corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).
Il messaggio fornisce la tabella per il relativo calcolo.
Ricordiamo che anche nel lavoro agricolo, la misura del compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere e che le parti – utilizzatore e lavoratore – possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime sopra indicate.