Solo la speciale Commissione Integrata – come definita dall’articolo 10, comma 3, L. 68/1999, – può accertare l’impossibilità definitiva di reinserire il disabile nell’organizzazione aziendale in caso di:
- peggioramento della condizioni di salute,
- riorganizzazione dell’azienda che comportino significative variazioni della sua struttura.
Una volta ottenuto il giudizio positivo, il datore di lavoro può procedere al licenziamento; mentre non è sufficiente la valutazione del medico delegato alla sorveglianza sanitaria.
E’ quanto affermano i giudici di Cassazione nella sentenza n. 10576/2017.