La Corte di Cassazione – con una recente sentenza – interviene in merito alla differenza tra erogazione dell’indennità di trasferta e trattamento delle somme erogate ai lavoratori c.d. trasfertisti, con specifico riferimento alle situazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del D.L. 193/2016.
In base al sopra citato Decreto Legge si considerano trasfertisti i lavoratori per i quali sussistono – contemporaneamente – le seguenti condizioni:
- La mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- Lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- La corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
In questo caso, il 50% delle somme erogate sono esenti da tassazione, diversamente si procede con il trattamento previsto per le indennità di trasferta.
Secondo i giudici di Cassazione il contenuto del Decreto non può ritenersi quale soluzione interpretativa di tutte le fattispecie – incluse quelle già in essere – ma deve considerarsi esclusivamente di portata innovativa per tutte le situazioni che si verifichino successivamente alla sua entrata in vigore.