Permessi L. 104/92 estesi al convivente: le istruzioni Inps

L’Inps pubblica la Circolare n. 38/2017 con cui fornisce alcuni chiarimenti e le istruzioni operative per il convivente che voglia fare richiesta dei permessi Legge 104/92 per l’assistenza al soggetto disabile.

Effetti sulla concessione dei permessi

In conseguenza di quanto previsto dalla nuova normativa vigente, il diritto ad assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso:

  • alla persona parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
  • al convivente di fatto (così come identificato dalla specifica normativa);
  • al parente o affine di terzo grado se i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità hanno compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

E’ importante ricordare che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità. Quindi, la parte di un unione civile può richiedere i permessi ex lege 104/92 solo se presta assistenza all’altra parte dell’unione e non se l’assistenza si rivolge ad un parente di quest’ultimo.

Qualificazione del “Convivente”

Si parla di convivenza di fatto quando due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non siano vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile.

La condizione di convivenza è quella attestata da specifico documento anagrafico rilasciato dal comune di residenza.

La presentazione della domanda

Deve essere presentata in formato cartaceo alla sede Inps competente per territorio.

Sul sito internet dell’Istituto sono disponibili i modelli:

  • SR08  – Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità;
  • SR64 – Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità.

Il modulo deve essere presentato:

  • tramite Posta Elettronica Certificata,
  • tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • tramite consegna allo Sportello Inps.

Si precisa che il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, lo stato di coniuge/convivente di fatto o parte di unione civile.

Leggi la Circolare Inps n. 38/2017

Sull’argomento leggi anche: L. 104/92: permessi anche al convivente