Il 31.01.2017 scade il termine per il pagamento della Polizza Inail contro gli infortuni domestici.
Riassumiamo, di seguito, le principali informazioni.
Sono obbligati ad assicurarsi i soggetti:
- Con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti,
- Che svolgono il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa,
- Che non sono legati da vincoli di subordinazione,
- Che prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
Si considera ambito domestico l’abitazione e le relative pertinenze; se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano pertinenze anche le parti comuni, come – ad esempio – le scale, i terrazzi e l’androne.
Specifici requisiti sono previsti per l’individuazione dei soggetti che compongono il c.d. Nucleo familiare. Nell’ambito del medesimo nucleo possono assicurarsi più soggetti.
Sono tenuti al versamento del premio anche i seguenti soggetti:
- Gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano,
- Tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione),
- I titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni,
- I lavoratori in mobilità,
- I cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione,
- I lavoratori in cassa integrazione guadagni,
- I soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.
Restano, invece, esclusi dall’obbligo assicurativo:
- Colui che ha meno di 18 anni o più di 65 anni,
- Il lavoratore socialmente utile (Lsu),
- Il titolare di una borsa lavoro,
- L’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio,
- Il lavoratore part-time,
- Il religioso.
E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:
- Ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui,
- Fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.
I soggetti in possesso dei succitati requisiti di legge che non pagano l’assicurazione, sono passibili di sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (12,91 euro).
Per approfondire leggi l’Opuscolo Informativo