A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 i datori di lavoro che effettueranno assunzioni – anche con contratto di apprendistato – di giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore percorsi di alternanza scuola-lavoro, potranno accedere ad uno sgravio contributivo per un periodo massimo di 36 mesi, per un importo annuo massimo di 3.250 euro, così come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2017. Sono esclusi dall’esonero i contributi e i premi dovuti all’Inail.
Per beneficiare del bonus occupazionale è necessario che l’assunzione avvenga entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.
Inoltre, per accedere al succitato beneficio, il lavoratore deve alternativamente:
- Aver svolto in precedenza e presso il medesimo datore di lavoro almeno il 30% del periodo complessivo svolto a titolo di alternanza scuola-lavoro;
- Aver svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Restano escluse le assunzioni con contratti di lavoro domestico e degli operai del settore agricolo.
L’Inps si occupa del monitoraggio del numero di contratti incentivati e, in caso di scostamenti tra domande e risorse finanziarie, ulteriori domande presentate per l’accesso al beneficio non verranno processate.
E’ on line il Registrounico sull’alternanza scuola-lavoro: un aiuto per i giovani ad intercettare aziende disponibili ad ospitarli per esperienze di work based learning.
Il Governo si riserva una valutazione a consuntivo dei risultati del beneficio, per un’eventuale proroga dello stesso.